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 C. FISC. e P.IVA 01565770441 - giovedì 7 novembre 2024
 
 
 
FIRMARE UN DOCUMENTO CON INCHIOSTRO ELETTRONICO
 
 

La firma ad inchiostro elettronico consente di evitare l'archiviazione di documenti cartacei e di rendere la ricerca e la consultazione degli stessi molto più veloce e sicura.

Dal punto di vista della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni con Regolamento Europeo) l'adozione del sistema di firma elettronica con TGSpeedy consente di adeguarsi alle misure minime di sicurezza previste fornendo all'interessato un livello elevato di protezione dei propri dati. Inoltre, come specificato nel Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 2014, per questa finalità di trattamento, non è prevista l'autorizzazione del Garante. 

Riguardo alla validità legale del documento firmato e conservato da TGSpeedy elettronicamente, riportiamo le seguenti informazioni:

La firma elettronica è definita dal nostro legislatore come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 2, lett. a, d.lgs. 10/2002). Il legislatore comunitario ha considerato la categoria "firma elettronica" prescindendo dalla tecnica utilizzata per creare l'associazione del documento al suo titolare e questo con l'ovvia intenzione di lasciare libertà ai privati nel commercio elettronico, in modo che si possano trovare nel tempo anche nuove soluzioni tecnologiche più appropriate alle esigenze della prassi commerciale. Il legislatore comunitario come quello italiano, come dimostrato da diverse sentenze (vedi decreto ingiuntivo 848/03 emesso dal Tribunale di Cuneo sulla base della sola produzione di uno scambio di e-mail), conferma una piena equiparazione formale tra comunicazione elettronica e comunicazione scritta: equivalenza formale che si trova più volte ripetuta nell'ordinamento giuridico italiano, europeo ed internazionale, nel momento in cui si è voluta accostare l'e-mail al telefax, al telegramma, etc.

Riferimenti normativi: Direttiva Europea 1999/93/CE e D.Lgs. 10/2002 e D.P.C.M. 22.02.2013

 
    
 
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